Ministero Interno: Fondo vittime di reati violenti intenzionali
Fondo per la concessione di indennizzi a favore delle vittime di reati dolosi violenti.
Ai sensi dell’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall’art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 possono accedere al Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all’art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 del codice penale.
L'indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese me