Bonus Capitalizzazione: i chiarimenti nella Circolare 53/E-2009 dell'Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 53/E del 21 dicembre 2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi aspetti della Esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale prevista dal Decreto-legge 78/2009 (convertito nella legge 102/2009) - Articolo 5, comma 3-ter. La norma prevede che "per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi".
L'obiettivo dell'agevolazione è rafforzare il patrimonio delle società mediante immissione di nuove risorse da destinare all’attività di impresa. La sua fruizione non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle entrate.
SOGGETTI INTERESSATI
Beneficiarie dell’agevolazione sono
- le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata),
- i soggetti costituiti in forma societaria sottoposti alla disciplina delle società di capitali per espresso rinvio di legge, quali ad esempio le società cooperative,
- le società di persone che svolgono attività d’impresa e, quindi,