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Art Bonus – ok se fondazione e’ un luogo di cultura pubblica

|Novità
08 novembre 2017

Art Bonus - Photo credit:. Mazzocato NicolaIl chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione dell'Art Bonus.

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La natura giuridica di una fondazione, formalmente di diritto privato, ma appositamente costituita da un ente pubblico per la gestione di un museo, consente l’ammissione al beneficio fiscale dell’Art Bonus.

E’ il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017.

Art Bonus

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83/2014 per la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo ha introdotto il cosiddetto Art Bonus, un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi in materia di cultura e spettacolo.

Tali donazioni devono essere finalizzate:

  • a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Una fondazione di diritto privato costituita per iniziativa di una Pubblica amministrazione ha chiesto al Fisco se poteva essere qualificata come "luogo della cultura di appartenenza pubblica" e, quindi, se i soggetti finanziatori dell'omonimo museo, che la stessa gestisce, possono fruire dell'agevolazione in argomento.

L’interpello pone una questione che riguarda la necessità di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta. L’Agenzia delle Entrate ha quindi acquisito il parere del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) , che ha ritenuto che “nell’ipotesi del sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, il requisito dell’appartenenza pubblica […] possa essere soddisfatto anche quando ricorrono altre caratteristiche del destinatario delle erogazioni”.

“A titolo esemplificativo e non esaustivo”, precisa il MIBACT, vengono quindi individuate alcune caratteristiche del “luogo di appartenenza pubblica”:

  • la circostanza che l'istituto sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
  • sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della PA, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
  • sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

In presenza di una o più caratteristiche, si ritiene che istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta (ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni).

> Risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017

Photo credit: Mazzocato Nicola

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