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ZFU Genova: nuova circolare sulle agevolazioni contributive

|Novità
06 febbraio 2020

ZFU Genova: Photocredit mattiarainieri0 da Pixabay Con una nuova circolare pubblicata il 4 febbraio 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese presenti nella ZFU di Genova, istituita dopo il crollo del Ponte Morandi.

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Dopo il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, tramite il dl 109/2018 (convertito dalla legge 130/2018) il Governo ha istituito una Zona Franca Urbana (ZFU) nella città di Genova per rilanciare il sistema produttivo locale e sostenere le attività presenti nell’area, attraverso una serie di sgravi fiscali. In particolare, alle imprese localizzate nella ZFU, per i periodi d’imposta 2018 e 2019 è stata riconosciuta l’esenzione:

  • dalle imposte sui redditi;
  • dall’IRAP;
  • dall’IMU;
  • dai contributi previdenziali e assistenziali.

Le stesse esenzioni sono state concesse anche alle imprese che hanno avviato la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ma solo per il primo anno di attività.

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Le istruzioni operative contenute nella nuova circolare INPS di febbraio

Dopo aver reso noti nel 2019 sia l’elenco dei beneficiari sia il codice tributo da inserire sul F24, adesso l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 14 del 4 febbraio 2020 con cui si forniscono le istruzioni operative sotto il profilo contributivo.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni possono utilizzare il credito verso l’erario per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

La compensazione dovrà essere effettuata fino alla concorrenza dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, del committente o dovuti dai lavoratori autonomi.

Infine, per quanto riguarda i soggetti che svolgono attività agricole, si evidenzia che la quota di contribuzione INAIL, esclusa dall’esonero, deve essere versata con le consuete modalità.

Nel testo della Circolare si legge inoltre se i beneficiari hanno già adempiuto agli obblighi previdenziali in scadenza nel 2018 e nel 2019, possono – ai fini dell’effettivo godimento delle misure concesse – utilizzare il credito verso l’erario anche per il pagamento dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto in scadenza nel 2020 (fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa).

L’importo dell’agevolazione è parametrato all’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2018 e per l’anno 2019.

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> Consulta la Circolare n. 14 del 4 febbraio 2020

Risale a luglio 2019 la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari 

Come detto, la Circolare dell’INPS di febbraio 2020 fa seguito a tutta una serie di precedenti comunicazioni in merito alla ZFU di Genova.

In particolare a luglio il MISE, con Decreto del 17 luglio 2019, ha pubblicato i tre elenchi dei beneficiari, relativi a quelle imprese e a quei liberi professionisti che avevano inviato la richiesta di accesso alle agevolazioni entro il 30 giugno 2019. Più nello specifico:

  • il primo elenco riportava la lista di quelle imprese che avrebbero avuto accesso alle agevolazioni direttamente, senza ulteriori step e verifiche;
  • il secondo elenco includeva la lista dei soggetti a cui sarebbero state concesse le agevolazioni, solo dopo l’avvio della propria attività nella zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019;
  • il terzo elenco, infine, riguardava la lista di imprese che avrebbero avuto accesso alle agevolazioni, solo dopo aver inoltrato al Ministero, entro il 30 settembre 2019, tutta la documen tazione in materia di informativa antimafia, mediante consultazione della banca dati nazionale unica. 

L’informativa su come usufruire delle agevolazioni

Dopo la pubblicazione dei beneficiari, con il provvedimento del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le agevolazioni sarebbero state fruite mediante riduzione dei versamenti, tramite il modello di pagamento F24.

In particolare il provvedimento ha stabilito che:

  • Il modello F24 doveva essere presentato esclusivamente per via telematica attraverso i servizi online dell’Agenzia;
  • Su ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia avrebbe effettuato controlli automatizzati, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico;
  • Il modello F24 sarebbe stato scartato in due casi: quando l’importo dell’agevolazione utilizzata risultava superiore all’ammontare del beneficio residuo, oppure quando il contribuente non rientrava nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni;
  • L’avvenuto scarto sarebbe stato comunicato tramite ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia Entrate.

Il provvedimento del 31 luglio ha stabilito, inoltre, che  il codice da indicare nel F24 e le istruzioni per compilarlo, sarebbero state stabilite con separata risoluzione.

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Ad agosto 2019 è stato reso noto il Codice tributo

Le istruzioni sono state comunicate con la Risoluzione n. 73/E del 5 agosto 2019 dell’Agenzia delle Entrate che ha reso noto il codice tributo da inserire nel Modello F24 per poter usufruire delle agevolazioni.

Si tratta del codice Z161 denominato “ZFU - Città metropolitana di Genova  - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - articolo 8 del decreto- legge n. 109/2018 e succ. modif.”. 

Più nello specifico, la Risoluzione ha previsto che le imprese dovranno inserire nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui, invece, occorre procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice andrà inserito nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento”, infine, va specificato l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.

Il rimborso al Comune di Genova per le minori entrate di IMU e TASI

Sempre in estate il Governo ha confermato il rimborso statale alla città di Genova per compensare il minor gettito fiscale nelle casse comunali, a seguito dell'esenzione dal pagamento di IMU e TASI a favore dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero dopo il crollo del Ponte.

I fabbricati sgomberati, infatti, sono esentati dal pagamento di IMU e TASI dalla prima rata semestrale in scadenza successiva all'evento e fino al  31 dicembre 2020.

Per questo, sulla Gazzetta Ufficiale (GURI) n. 182 del 5 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del 26 luglio 2019 che ha attribuito al Comune un contributo di 210 mila euro, per ciascuna delle annualità 2019 e 2020. L’importo è stato deciso sulla base della stima prudenziale del minor gettito IMU e TASI per l'anno 2019.

Il rimborso stabilito ad agosto scorso, ha fatto seguito a quello già predisposto con il precedente decreto del 21 dicembre 2018 (GURI n. 5 del 7 gennaio 2019), ma che limitava l’arco temporale di riferimento al solo secondo semestre 2018. 

Consulta il Decreto del 26 luglio 2019, GURI n. 182 del 5 agosto 2019

Photocredit: mattiarainieri0 da Pixabay 

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