Chat with us, powered by LiveChatAgenzia delle Entrate: di nuovo operativo il bonus rottamazione - FASI
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Agenzia delle Entrate: di nuovo operativo il bonus rottamazione

|Novità
14 gennaio 2011

Car icons - immagine di FlutefluteCon Risoluzione n. 113/E del 2010 l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso i codici tributo relativi all’utilizzo in compensazione, attraverso il modello F24, dei crediti d’imposta connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con mezzi eco-compatibili, nonché all’installazione di impianti di alimentazione a metano o Gpl su veicoli esistenti e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole, avendo rilevato una serie di anomalie nel loro utilizzo.

A seguito di controlli tali problematiche sono state individuate e risolte, pertanto, con Risoluzione n. 8/E del 2011, sono stati riattivati i suddetti codici.

Si tratta, nello specifico, dei crediti di imposta derivanti dall’articolo 1, commi da 230 a 236, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha introdotto, al fine della tutela ambientale, incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili.

Tali incentivi sono stati prorogati, dapprima, fino al 31 dicembre 2008 dall’articolo 29 del Dl 248/2007 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009 dall’articolo 1 del Dl 5/2009.
Dal consuntivo al 30 settembre 2010, concernente l’andamento delle compensazioni effettuate nel corso del 2010, sono state rilevate criticità nell’utilizzo dei crediti di imposta, che ha determinato un significativo scostamento rispetto agli stanziamenti nel bilancio dello Stato delle somme destinate al finanziamento degli stessi, da cui è scaturita la necessità di sospenderne l'utilizzo.

Ad oggi, avendo superato le difficoltà di cui sopra, la richiamata risoluzione n. 113/E del 2010 non ha più motivo di essere, e a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta in argomento, ovvero gli eventuali cessionari degli stessi (di cui all Risoluzione n. 15/E del 2010), possono tornare ad utilizzare i crediti d’imposta in compensazione, disponendo la riapertura dei seguenti codici tributo, corrispondenti alle diverse agevolazioni fruite:
  • 6794 denominato “Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come ‘euro 0’ o ‘euro 1’ - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224”;
  • 6795 denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come ‘euro 0’ o ‘euro 1’, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226”;
  • 6796 denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come ‘euro 4’ o ‘euro 5’ - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227”;
  • 6797, denominato “Credito d’imposta per contributo all’acquisto dei veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228”;
  • 6798 denominato “Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria ‘euro 0’, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria ‘euro 3’ - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236”,
  • 6800 denominato “Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 1”;
  • 6801 denominato “Credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2”;
  • 6802 denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del D.L. 248/2007”;
  • 6803 denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4”;
  • 6812 denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall’art. 1, c. 1, del d.l. 5/2009”;
  • 6813 denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del d. lgs 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, c. 2, d.l. 5/2009”;
  • 6814 denominato “Credito d’imposta per contributo all’acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall’art. 1, c. 3, del d.l. 5/2009”;
  • 6815 denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria ‘euro 4’ o ‘euro 5’, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano – art. 1, c. 4, d.l. 5/2009”;
  • 6816 denominato “Credito d’imposta per l’acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 – art. 1, c. 5, d.l. 5/2009”,
  • 6709 denominato “Credito d’imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997”;
  • 6710 denominato “Credito d’imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, legge n. 266 del 1997”;
  • 6711 denominato “Credito d’imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, legge n. 449 del 1997”;
  • 6712 denominato “Credito d’imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997”.
Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)
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