Chat with us, powered by LiveChatUE: richiesta di informazioni sui regimi fiscali preferenziali per le cooperative di consumo - FASI
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UE: richiesta di informazioni sui regimi fiscali preferenziali per le cooperative di consumo

|Novità
17 giugno 2008
La Commissione chiede informazioni all'Italia sui regimi fiscali preferenziali per le cooperative di consumo che operano nei settori della distribuzione e dei servizi bancari, dopo aver ricevuto diverse denunce per eventuali distorsioni della concorrenza che le misure potrebbero indurre. In via preliminare, la Commissione ritiene che le misure fiscali potrebbero non costituire aiuti di Stato o che siano per lo più compatibili, ad eccezione di quelle riguardanti le grandi cooperative che sembrerebbero non essere più in linea con la normativa comunitaria.

Le informazioni fornite dalle autorità italiane mostrano che le misure sono andate a beneficio di cooperative di tutte le dimensioni e operanti in tutti i settori. Dal 2003, le misure fiscali speciali valgono per tutte le cooperative che svolgono buona parte delle loro attività con i propri membri (le cosiddette cooperative a mutualità prevalente).

Le principali misure interessate dall'esame sono:

  • la deduzione dal reddito imponibile degli utili accantonati alle riserve indivisibili;
  • la deduzione dei ristorni dal reddito imponibile delle cooperative;
  • la riduzione fiscale degli interessi versati dalle cooperative ai membri per depositi a breve termine.

La valutazione preliminare è giunta alle seguenti conclusioni.

Nelle grandi linee, la Commissione riconosce l'importanza e il contributo significativo delle cooperative all'economia e alla società in generale. La particolarità delle cooperative è di operare nell'interesse dei propri membri e di presentare un modello societario specifico. È quindi possibile distinguerle dalle imprese lucrative, specie quando si tratta di cooperative mutualistiche pure che realizzano redditi esclusivamente con i propri membri.

In questa fase preliminare, risulta inoltre che, malgrado la loro specificità, le cooperative realizzano utili anche tramite attività con non membri e hanno un comportamento sul mercato analogo a quello delle imprese lucrative. La Commissione ritiene che, in queste circostanze, un trattamento preferenziale a beneficio delle cooperative costituisca un aiuto di Stato. Occorre mantenere condizioni di equa concorrenza per tutti i tipi di imprese nella stessa situazione. Gli aiuti possono tuttavia ritenersi compatibili se i loro effetti negativi per la concorrenza e gli scambi sono controbilanciati dagli effetti positivi in termini di contributo delle cooperative alla realizzazione di obiettivi sociali. Questo si ritiene sia il caso delle piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono la stragrande maggioranza delle cooperative.

In questa fase preliminare, la Commissione ritiene quindi che possano considerarsi aiuti di Stato:

a) la deduzione dal reddito imponibile delle cooperative a mutualità prevalente degli utili accantonati alle riserve divisibili e indivisibili corrispondenti ai redditi realizzati da attività con non membri della cooperativa. Per le grandi cooperative e per le cooperative non mutualistiche, la deduzione è ritenuta nella sua totalità aiuto di Stato, dal momento che la cooperativa assomiglia di più ad un'impresa lucrativa e che i suoi membri non vi partecipano realmente. Queste deduzioni sono comunque considerate aiuti compatibili quando riguardano le riserve indivisibili obbligatorie o le riserve indivisibili delle PMI;

b) la riduzione fiscale sugli interessi versati ai membri per depositi a breve termine, poiché essa non riguarda attività con i membri che partecipano alla cooperativa in quanto tale. Infatti, nel fornire prestiti ad interesse alla cooperativa, i membri agiscono in qualità di terzi prestatori e non condividono con questa i rischi economici. In questa fase preliminare, la misura non è ritenuta compatibile con il mercato comune.

Non parrebbe invece costituire aiuto la deduzione dal reddito imponibile dei ristorni distribuiti dalla cooperativa ai membri, poiché i ristorni sono generati unicamente dagli scambi tra i membri.

Questi risultati sono preliminari e la lettera indirizzata alle autorità italiane è intesa ad intavolare una discussione volta a rivedere gli elementi di incompatibilità degli aiuti che potrebbero evidenziarsi nei regimi fiscali in questione. Anche le osservazioni di terzi interessati, e segnatamente delle associazioni di cooperative, possono contribuire utilmente alla discussione.

La versione non riservata della lettera sarà consultabile, con il numero E1/2008, nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza una volta risolte le questioni relative alla riservatezza.
(Fonte: Europe Press Releases)

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