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Start-up: Consob pubblica regolamento su crowdfunding

|Novità
19 luglio 2013

Online - foto di aditza121'Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line': è il nome del regolamento pubblicato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), che fa seguito alla consultazione pubblica sul crowdfunding che si è chiusa a fine aprile. Un regolamento composto di 25 articoli per definire norme e condizioni dell'equity crowdfunding in Italia.

Alle spalle del regolamento, il decreto crescita bis, che assegnava alla Consob il compito di emanare la disciplina regolamentare di attuazione della norma per favorire l’accesso al pubblico risparmio da parte delle start-up tramite il web. In particolare, del cosiddetto 'equity crowdfunding', forma di raccolta dei capitali di rischio tramite il web, rivolta alle start-up.

Dopo una consultazione pubblica sul tema, la Consob ha messo a punto il regolamento, composto da 25 articoli e suddiviso in 3 parti: disposizioni generali, informazioni sul registro dei gestori dei portali, e la disciplina delle offerte tramite portali.

Iscrizione al registro

Per iscriversi al registro, chi si occupa di reperire capitali dovrà innanzitutto dimostrare di rispettare quelli che nel regolamento vengono definiti requisiti di ''onorabilità e professionalità'': dunque, gli addetti ai lavori dovranno dimostrare di avere la fedina penale pulita, e gli amministratori di aver maturato un'esperienza di almeno 2 anni in attività attinenti il settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo, dell'insegnamento universitario o in attività amministrative presso enti e aziende.

Il regolamento, oltre a istituire il registro dei gestori, prevede anche una sezione speciale per le imprese di investimento e le banche autorizzate ai servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale.

Per perfezionare l'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative.

Crowdfunding

Chi volesse investire somme inferiori a 500 euro potrà limitarsi a rispondere a una serie di quesiti online, volte a fornire tutte le informazioni relative ai potenziali rischi cui il risparmiatore va incontro. Discorso diverso nel caso di investimenti che superino la soglia di 500 euro: in questo caso spetta al gestore del portale decidere se l'investimento rappresenta o meno un azzardo per chi lo propone, facendo ricorso a una banca che dovrà fornire un profilo dell’investitore che comprenda informazioni relative alla sua disponibilità economica e agli obiettivi del finanziamento. Una volta chiariti questi punti, si dà l'ok all’investimento.

Le soglie indicate nel regolamento, volte a graduare gli oneri e favorire lo sviluppo del fenomeno crowdfunding, corrispondono a 500 euro per investimento e 1.000 euro annui per le persone fisiche, mentre le soglie salgono a 5.000 euro per investimento e 10.000 euro annui per le persone giuridiche.

Obblighi del gestore

Fra gli obblighi del gestore, oltre a quello di operare con 'diligenza, correttezza e trasparenza' evitando eventuali conflitti di interesse, anche quello di rendere disponibili agli investitori tutte le informazioni riguardanti l'offerta, affinché questi ultimi possano comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi connessi.

Link

Regolamento sulla raccolta dei capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online

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