Chat with us, powered by LiveChatConciliazione - voucher infanzia per imprenditrici e lavoratrici autonome - FASI
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Conciliazione - voucher infanzia per imprenditrici e lavoratrici autonome

|Novità
30 gennaio 2017

Imprenditrici e lavoratrici autonome hanno tempo fino al 31 dicembre 2018 per richiedere il voucher per l'acquisto di servizi per l'infanzia e baby-sitting

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L'INPS ha prorogato al 31 dicembre 2018 i termini per la presentazione delle domande di accesso ai voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e ai contributi per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia.

La legge di Bilancio 2017 ha infatti esteso al biennio 2017-2018, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni, il beneficio per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Chi può richiedere i voucher per l'infanzia

Possono richiedere il voucher:

  • le coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
  • le artigiane ed esercenti attività commerciali;
  • le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

La domanda di beneficio (voucher o contributo asilo nido) è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale; infatti l’accesso al nuovo beneficio presuppone la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse.

Il contributo può essere richiesto anche nel caso in cui la lavoratrice autonoma ha fruito in parte del congedo parentale; se la lavoratrice ha già fruito di un mese di congedo parentale, la domanda di beneficio può essere presentata per gli altri due mesi a condizione che al momento della domanda di beneficio sussista la regolarità contributiva sopra specificata.

A quanto ammonta il contributo

Il voucher ha un importo massimo di 600 euro mensili.

Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’INPS corrisponderà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Come presentare la domanda

Possono presentare domanda di beneficio le madri lavoratrici autonome che, alla data di entrata in vigore del decreto del 1° settembre 2016, ossia dall’11 novembre 2016, e fino al 31 dicembre 2018 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto), si trovino in una delle condizioni previste:

  • sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità (tale periodo, nei casi di parto e di affidamento non preadottivo, coincide con i tre mesi dalla data di nascita o di ingresso in famiglia; nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale coincide con i cinque mesi dalla data di ingresso in famiglia);
  • non sia decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento).

Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di 3 mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che:

  • il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento della presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale;
  • alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia;
  • la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l’unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare.

La domanda deve essere presentata all’INPS in modo esclusivo attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato.

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Photo credit: mynameisharsha via Foter.com / CC BY-SA

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